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La successione testamentaria: GUIDA PRATICA E PASSAGGI OPERATIVI

SUCCESSIONE TESTAMENTARIA

To-Do List operativa per gli eredi

Questo documento raccoglie, in ordine cronologico, tutti i passaggi che gli eredi devono compiere quando si apre una successione testamentaria. È pensato per un asse ereditario composto da un immobile, conti correnti e quote societarie — una delle configurazioni più frequenti.

Seguendo questi passaggi nell’ordine corretto si evitano i tre errori che generano la maggior parte dei contenziosi: sanzioni fiscali, blocco degli immobili, contestazioni tra coeredi.

TERMINI CHIAVE DA MEMORIZZARE

12 mesi dalla data del decesso  →  dichiarazione di successione (termine perentorio)

90 giorni ulteriori  →  versamento dell’imposta di successione (autoliquidazione)

30 giorni dalla registrazione  →  voltura catastale degli immobili

10 anni  →  termine di prescrizione per accettare l’eredità (art. 480 c.c.)

 

FASE 1 — I PRIMI 30 GIORNI

 

1

Procurarsi i documenti base del decesso

Recarsi presso il Comune di decesso o di ultima residenza del defunto e richiedere: certificato di morte (per banche e uffici vari) e estratto per riassunto dell’atto di morte (indispensabile per il notaio, in carta libera). Procurarsi fin da subito più copie di ciascuno.

  Richiedere almeno 5–6 copie per documento: saranno necessarie a banca, notaio, Agenzia delle Entrate, società partecipate, gestori utenze.

 

2

Verificare l’esistenza del testamento

Controllare se il defunto ha depositato un testamento pubblico o segreto presso un notaio, oppure se esiste un testamento olografo (scritto di pugno) conservato tra gli effetti personali. È possibile richiedere al Registro Generale dei Testamenti presso l’Archivio Notarile la certificazione dell’esistenza di eventuali testamenti pubblici registrati.

  Distruggere, occultare o sopprimere un testamento è reato (art. 490 c.p.) e può comportare indegnità a succedere (art. 463 c.c.).

 

3

Pubblicazione del testamento dal notaio

Il testamento olografo deve essere portato al notaio per la pubblicazione (art. 620 c.c.). Il notaio redige il verbale di pubblicazione, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce residenza o domicilio, cura la registrazione e gli adempimenti fiscali. Senza pubblicazione il testamento olografo non produce effetti pratici: non si vende, non si volturano immobili.

  • Documenti da portare al notaio: originale del testamento + estratto per riassunto dell’atto di morte + documenti di identità del richiedente.

  Le spese di pubblicazione sono inizialmente a carico di chi le anticipa, con diritto di rimborso pro quota dagli altri eredi e legatari.

 

 

FASE 2 — LA SCELTA: ACCETTARE O RINUNCIARE

 

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Valutare attivo e passivo ereditario

Prima di qualsiasi scelta, fare una fotografia del patrimonio: immobili, conti, investimenti, quote societarie, ma anche debiti, fideiussioni, contenziosi in corso. Richiedere estratti conto degli ultimi anni, interrogare la Centrale Rischi e verificare la posizione fiscale del defunto presso l’Agenzia delle Entrate (dati utili sono accessibili tramite delega).

  Alcuni atti di disposizione sui beni ereditari (prelevare dal conto, vendere beni, incassare crediti) comportano ACCETTAZIONE TACITA dell’eredità: non si potrà più rinunciare né chiedere il beneficio d’inventario.

 

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Scegliere la forma di accettazione (o rinunciare)

Tre opzioni, da scegliere con consulenza legale:

  1. a) Accettazione pura e semplice — espressa o tacita: gli eredi subentrano in tutto, debiti compresi, anche oltre il valore ereditato.
  2. b) Accettazione con beneficio d’inventario — separa il patrimonio del defunto da quello dell’erede: si risponde dei debiti solo nei limiti del ricevuto. Obbligatoria per minori, interdetti, inabilitati, enti.
  3. c) Rinuncia all’eredità — atto formale davanti al notaio o al cancelliere del tribunale. La quota si devolve agli altri chiamati.

  Se vi è il benché minimo sospetto di debiti, scegliere sempre il beneficio d’inventario. Il termine per redigere l’inventario è di 3 mesi dall’apertura della successione o dalla dichiarazione; l’accettazione va fatta entro i 40 giorni successivi.

 

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Accettazione espressa con trascrizione (per gli immobili)

Per gli immobili non basta pagare le imposte di successione e fare la voltura catastale. Per poter vendere, ipotecare o dare in garanzia l’immobile ereditato serve un atto notarile di accettazione dell’eredità trascritto nei registri immobiliari (art. 2648 c.c.). Senza questa trascrizione la continuità delle trascrizioni si interrompe e ogni atto successivo è bloccato.

  È l’errore numero uno che vediamo: dichiarazione di successione fatta, voltura catastale fatta, ma accettazione non trascritta. Dieci anni dopo non si riesce a vendere.

 

 

FASE 3 — ADEMPIMENTI FISCALI (ENTRO 12 MESI)

 

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Presentare la dichiarazione di successione

Entro 12 mesi dalla data del decesso (termine perentorio) si presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali. Si trasmette tramite servizi online dell’Agenzia (SPID/CIE/CNS), software dedicato o, più comunemente, tramite un intermediario abilitato (avvocato, commercialista, CAF, notaio). È sufficiente che venga presentata da uno solo dei soggetti obbligati.

  Sanzioni per omessa o tardiva dichiarazione: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (minimo 250 €). Possibile ravvedimento operoso con sanzioni ridotte se si rimedia prima della contestazione.

  • Sono esonerati dall’obbligo coniuge e parenti in linea retta se l’attivo ereditario non supera 100.000 € e non comprende immobili.

 

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Autoliquidazione e pagamento delle imposte

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 si applica il sistema di autoliquidazione: è il contribuente a calcolare le imposte in sede di dichiarazione. Si pagano:

Imposta di successione (aliquote 4%–8% a seconda del grado di parentela, con franchigie fino a 1.000.000 € per coniuge e figli).

Imposta ipotecaria (2% sul valore degli immobili) + imposta catastale (1%) + imposta di bollo e tributi minori. Versamento tramite F24 entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.

  Per la prima casa degli eredi in linea retta e del coniuge si applicano le agevolazioni ‘prima casa’ con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

 

9

Voltura catastale dell’immobile

La voltura catastale aggiorna l’intestazione dell’immobile nei registri del Catasto. Se si è chiesta contestualmente con la dichiarazione di successione, viene eseguita automaticamente. Altrimenti va presentata domanda entro 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione presso l’ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate.

  La voltura catastale equivale all’accettazione dell’eredità. Serve altro (vedi punto 6).

 

 

FASE 4 — GESTIONE DEI SINGOLI BENI

 

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L’appartamento — dalla comunione alla divisione

Finché non si divide, l’immobile resta in comunione ereditaria tra tutti gli eredi: ciascuno è titolare pro quota. Le decisioni ordinarie si prendono a maggioranza, quelle straordinarie all’unanimità. Per sciogliere la comunione si procede con:

  1. a) Divisione consensuale davanti al notaio (soluzione ottimale);
  2. b) Divisione giudiziale davanti al tribunale, in caso di disaccordo;
  3. c) Vendita dell’intero immobile e ripartizione del ricavato pro quota.
  • Se uno degli eredi occupa o usa l’immobile in via esclusiva, può essere tenuto a corrispondere agli altri un’indennità di occupazione.

  Valutare se conviene la cessione della quota ereditaria (con diritto di prelazione degli altri coeredi ex art. 732 c.c.) o la divisione.

 

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I conti correnti — sblocco e ripartizione

Alla comunicazione del decesso la banca blocca immediatamente i conti intestati al defunto. Per lo sblocco e il riparto agli eredi servono: certificato di morte, attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione (rilasciata dall’Agenzia), atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva con indicazione di tutti gli eredi, richiesta di svincolo firmata da tutti. La banca eroga le somme pro quota su indicazione dei coeredi.

  Sui conti cointestati con il defunto si applica la presunzione di contitolarità al 50% ai fini successori; quella quota entra comunque nell’asse ereditario e va dichiarata. Non prelevare unilateralmente la ‘propria’ metà: si rischiano contestazioni civili e, in taluni casi, rilievi penali.

  • Cassette di sicurezza: apertura solo in presenza di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate o del notaio, con redazione di inventario.

 

12

Le quote societarie — attenzione allo statuto

La disciplina cambia radicalmente in base al tipo di società:

Società di persone (SS, Snc, Sas): alla morte del socio, di regola, la quota non si trasmette agli eredi. I soci superstiti devono liquidarla entro 6 mesi, salvo diversa previsione statutaria (clausola di continuazione facoltativa, obbligatoria o automatica) — art. 2284 c.c.

Società di capitali (Srl, Spa): la quota entra nell’asse ereditario. Lo statuto può però prevedere clausole di prelazione, gradimento o intrasferibilità mortis causa (art. 2469 c.c. per le Srl, art. 2355-bis c.c. per le Spa) che condizionano l’ingresso degli eredi.

  Prima di qualsiasi iniziativa: leggere attentamente lo statuto e gli eventuali patti parasociali. Le clausole successorie sono il vero discrimine.

  • Per le Srl il trasferimento mortis causa si annota nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori, a seguito di presentazione della documentazione successoria.

  Se la società è operativa, valutare con urgenza il tema della governance temporanea nel periodo tra apertura della successione e regolarizzazione.

 

 

FASE 5 — GLI ADEMPIMENTI CHE (QUASI) TUTTI DIMENTICANO

 

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Utenze, affitti, polizze, adempimenti residuali

Contratti di locazione attivi (come locatore o conduttore), utenze di luce/gas/acqua/telefono, polizze assicurative, abbonamenti: tutto va verificato e volturato o disdetto. Chiudere o volturare le utenze degli immobili ereditati, valutare subentri nei contratti di locazione, verificare eventuali polizze vita con beneficiari (che non rientrano nell’asse ereditario).

 

14

Divisione finale e chiusura della comunione

Se gli eredi sono più di uno, il percorso si chiude con la divisione, che assegna a ciascuno beni specifici in luogo della quota astratta. Fino alla divisione tutto resta in comunione ereditaria. La divisione può avvenire consensualmente (con atto notarile, soluzione più rapida ed economica) o in via giudiziale in caso di conflitto. Attenzione alla collazione (art. 737 c.c.): figli, loro discendenti e coniuge devono riportare alla massa le donazioni ricevute in vita dal defunto, salvo dispensa.

  Una divisione ben fatta previene vent’anni di contenziosi tra coeredi. È il momento in cui si chiude davvero la successione.

 

Hai una successione aperta e vuoi gestirla nel modo corretto?

Ogni successione ha le sue specificità: debiti, legati, donazioni pregresse, quote di legittima, statuti societari, cointestazioni. Una consulenza mirata evita errori che costano anni di contenziosi.

Avv. Luigi Ghigo Ammirati

Abconsulex —Studio Legale Associato

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