SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
To-Do List operativa per gli eredi
Questo documento raccoglie, in ordine cronologico, tutti i passaggi che gli eredi devono compiere quando si apre una successione testamentaria. È pensato per un asse ereditario composto da un immobile, conti correnti e quote societarie — una delle configurazioni più frequenti.
Seguendo questi passaggi nell’ordine corretto si evitano i tre errori che generano la maggior parte dei contenziosi: sanzioni fiscali, blocco degli immobili, contestazioni tra coeredi.
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TERMINI CHIAVE DA MEMORIZZARE |
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12 mesi dalla data del decesso → dichiarazione di successione (termine perentorio) 90 giorni ulteriori → versamento dell’imposta di successione (autoliquidazione) 30 giorni dalla registrazione → voltura catastale degli immobili 10 anni → termine di prescrizione per accettare l’eredità (art. 480 c.c.) |
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FASE 1 — I PRIMI 30 GIORNI |
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Procurarsi i documenti base del decesso |
Recarsi presso il Comune di decesso o di ultima residenza del defunto e richiedere: certificato di morte (per banche e uffici vari) e estratto per riassunto dell’atto di morte (indispensabile per il notaio, in carta libera). Procurarsi fin da subito più copie di ciascuno.
▸ Richiedere almeno 5–6 copie per documento: saranno necessarie a banca, notaio, Agenzia delle Entrate, società partecipate, gestori utenze.
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Verificare l’esistenza del testamento |
Controllare se il defunto ha depositato un testamento pubblico o segreto presso un notaio, oppure se esiste un testamento olografo (scritto di pugno) conservato tra gli effetti personali. È possibile richiedere al Registro Generale dei Testamenti presso l’Archivio Notarile la certificazione dell’esistenza di eventuali testamenti pubblici registrati.
⚠ Distruggere, occultare o sopprimere un testamento è reato (art. 490 c.p.) e può comportare indegnità a succedere (art. 463 c.c.).
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Pubblicazione del testamento dal notaio |
Il testamento olografo deve essere portato al notaio per la pubblicazione (art. 620 c.c.). Il notaio redige il verbale di pubblicazione, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari di cui conosce residenza o domicilio, cura la registrazione e gli adempimenti fiscali. Senza pubblicazione il testamento olografo non produce effetti pratici: non si vende, non si volturano immobili.
- Documenti da portare al notaio: originale del testamento + estratto per riassunto dell’atto di morte + documenti di identità del richiedente.
▸ Le spese di pubblicazione sono inizialmente a carico di chi le anticipa, con diritto di rimborso pro quota dagli altri eredi e legatari.
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FASE 2 — LA SCELTA: ACCETTARE O RINUNCIARE |
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Valutare attivo e passivo ereditario |
Prima di qualsiasi scelta, fare una fotografia del patrimonio: immobili, conti, investimenti, quote societarie, ma anche debiti, fideiussioni, contenziosi in corso. Richiedere estratti conto degli ultimi anni, interrogare la Centrale Rischi e verificare la posizione fiscale del defunto presso l’Agenzia delle Entrate (dati utili sono accessibili tramite delega).
⚠ Alcuni atti di disposizione sui beni ereditari (prelevare dal conto, vendere beni, incassare crediti) comportano ACCETTAZIONE TACITA dell’eredità: non si potrà più rinunciare né chiedere il beneficio d’inventario.
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Scegliere la forma di accettazione (o rinunciare) |
Tre opzioni, da scegliere con consulenza legale:
- a) Accettazione pura e semplice — espressa o tacita: gli eredi subentrano in tutto, debiti compresi, anche oltre il valore ereditato.
- b) Accettazione con beneficio d’inventario — separa il patrimonio del defunto da quello dell’erede: si risponde dei debiti solo nei limiti del ricevuto. Obbligatoria per minori, interdetti, inabilitati, enti.
- c) Rinuncia all’eredità — atto formale davanti al notaio o al cancelliere del tribunale. La quota si devolve agli altri chiamati.
▸ Se vi è il benché minimo sospetto di debiti, scegliere sempre il beneficio d’inventario. Il termine per redigere l’inventario è di 3 mesi dall’apertura della successione o dalla dichiarazione; l’accettazione va fatta entro i 40 giorni successivi.
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Accettazione espressa con trascrizione (per gli immobili) |
Per gli immobili non basta pagare le imposte di successione e fare la voltura catastale. Per poter vendere, ipotecare o dare in garanzia l’immobile ereditato serve un atto notarile di accettazione dell’eredità trascritto nei registri immobiliari (art. 2648 c.c.). Senza questa trascrizione la continuità delle trascrizioni si interrompe e ogni atto successivo è bloccato.
⚠ È l’errore numero uno che vediamo: dichiarazione di successione fatta, voltura catastale fatta, ma accettazione non trascritta. Dieci anni dopo non si riesce a vendere.
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FASE 3 — ADEMPIMENTI FISCALI (ENTRO 12 MESI) |
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Presentare la dichiarazione di successione |
Entro 12 mesi dalla data del decesso (termine perentorio) si presenta telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali. Si trasmette tramite servizi online dell’Agenzia (SPID/CIE/CNS), software dedicato o, più comunemente, tramite un intermediario abilitato (avvocato, commercialista, CAF, notaio). È sufficiente che venga presentata da uno solo dei soggetti obbligati.
⚠ Sanzioni per omessa o tardiva dichiarazione: dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (minimo 250 €). Possibile ravvedimento operoso con sanzioni ridotte se si rimedia prima della contestazione.
- Sono esonerati dall’obbligo coniuge e parenti in linea retta se l’attivo ereditario non supera 100.000 € e non comprende immobili.
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Autoliquidazione e pagamento delle imposte |
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 si applica il sistema di autoliquidazione: è il contribuente a calcolare le imposte in sede di dichiarazione. Si pagano:
Imposta di successione (aliquote 4%–8% a seconda del grado di parentela, con franchigie fino a 1.000.000 € per coniuge e figli).
Imposta ipotecaria (2% sul valore degli immobili) + imposta catastale (1%) + imposta di bollo e tributi minori. Versamento tramite F24 entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
▸ Per la prima casa degli eredi in linea retta e del coniuge si applicano le agevolazioni ‘prima casa’ con imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
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Voltura catastale dell’immobile |
La voltura catastale aggiorna l’intestazione dell’immobile nei registri del Catasto. Se si è chiesta contestualmente con la dichiarazione di successione, viene eseguita automaticamente. Altrimenti va presentata domanda entro 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione presso l’ufficio provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate.
⚠ La voltura catastale equivale all’accettazione dell’eredità. Serve altro (vedi punto 6).
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FASE 4 — GESTIONE DEI SINGOLI BENI |
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L’appartamento — dalla comunione alla divisione |
Finché non si divide, l’immobile resta in comunione ereditaria tra tutti gli eredi: ciascuno è titolare pro quota. Le decisioni ordinarie si prendono a maggioranza, quelle straordinarie all’unanimità. Per sciogliere la comunione si procede con:
- a) Divisione consensuale davanti al notaio (soluzione ottimale);
- b) Divisione giudiziale davanti al tribunale, in caso di disaccordo;
- c) Vendita dell’intero immobile e ripartizione del ricavato pro quota.
- Se uno degli eredi occupa o usa l’immobile in via esclusiva, può essere tenuto a corrispondere agli altri un’indennità di occupazione.
▸ Valutare se conviene la cessione della quota ereditaria (con diritto di prelazione degli altri coeredi ex art. 732 c.c.) o la divisione.
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I conti correnti — sblocco e ripartizione |
Alla comunicazione del decesso la banca blocca immediatamente i conti intestati al defunto. Per lo sblocco e il riparto agli eredi servono: certificato di morte, attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione (rilasciata dall’Agenzia), atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva con indicazione di tutti gli eredi, richiesta di svincolo firmata da tutti. La banca eroga le somme pro quota su indicazione dei coeredi.
⚠ Sui conti cointestati con il defunto si applica la presunzione di contitolarità al 50% ai fini successori; quella quota entra comunque nell’asse ereditario e va dichiarata. Non prelevare unilateralmente la ‘propria’ metà: si rischiano contestazioni civili e, in taluni casi, rilievi penali.
- Cassette di sicurezza: apertura solo in presenza di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate o del notaio, con redazione di inventario.
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Le quote societarie — attenzione allo statuto |
La disciplina cambia radicalmente in base al tipo di società:
Società di persone (SS, Snc, Sas): alla morte del socio, di regola, la quota non si trasmette agli eredi. I soci superstiti devono liquidarla entro 6 mesi, salvo diversa previsione statutaria (clausola di continuazione facoltativa, obbligatoria o automatica) — art. 2284 c.c.
Società di capitali (Srl, Spa): la quota entra nell’asse ereditario. Lo statuto può però prevedere clausole di prelazione, gradimento o intrasferibilità mortis causa (art. 2469 c.c. per le Srl, art. 2355-bis c.c. per le Spa) che condizionano l’ingresso degli eredi.
⚠ Prima di qualsiasi iniziativa: leggere attentamente lo statuto e gli eventuali patti parasociali. Le clausole successorie sono il vero discrimine.
- Per le Srl il trasferimento mortis causa si annota nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori, a seguito di presentazione della documentazione successoria.
▸ Se la società è operativa, valutare con urgenza il tema della governance temporanea nel periodo tra apertura della successione e regolarizzazione.
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FASE 5 — GLI ADEMPIMENTI CHE (QUASI) TUTTI DIMENTICANO |
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Utenze, affitti, polizze, adempimenti residuali |
Contratti di locazione attivi (come locatore o conduttore), utenze di luce/gas/acqua/telefono, polizze assicurative, abbonamenti: tutto va verificato e volturato o disdetto. Chiudere o volturare le utenze degli immobili ereditati, valutare subentri nei contratti di locazione, verificare eventuali polizze vita con beneficiari (che non rientrano nell’asse ereditario).
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Divisione finale e chiusura della comunione |
Se gli eredi sono più di uno, il percorso si chiude con la divisione, che assegna a ciascuno beni specifici in luogo della quota astratta. Fino alla divisione tutto resta in comunione ereditaria. La divisione può avvenire consensualmente (con atto notarile, soluzione più rapida ed economica) o in via giudiziale in caso di conflitto. Attenzione alla collazione (art. 737 c.c.): figli, loro discendenti e coniuge devono riportare alla massa le donazioni ricevute in vita dal defunto, salvo dispensa.
▸ Una divisione ben fatta previene vent’anni di contenziosi tra coeredi. È il momento in cui si chiude davvero la successione.
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